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D.Lvo 09/05/2001 n. 257c) nei punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare"; d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV."; e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV."; f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature."; g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica nè alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica."; h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,"; i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "4 delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis."; l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è aggiunto il seguente: "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4."; m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; c) nel paragrafo 11.2 le parole: "definiti nel paragrafo 0.4" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3"; d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unità di misura "(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da: "(Sv.giorno elevato a -1/Bq.m elevato a -3)". 4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera a), leparole: "a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di consumo;". 5. Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel punto 2.l.a).l.B del paragrafo 2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A.:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A."; b) nel punto 2.l.b) del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.." sono sostituite dalle seguenti: "al secondo."; c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: "i valori forniti nella tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti nella tabella IX-1"; d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate" sono sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate". 6. Nella tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, le righe: In-113m 1-106 In-113m 5-104 sono sostituite dalle seguenti: In-113m 1-106 In-114m 5-104 n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3."; o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano". Art. 5. 1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti correzioni: a) nell'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "di cui all'articolo 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)" ; b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di quelle per cui la legge"; c) nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di terapia medica" sono sostitute dalle seguenti: "fini di terapia medica."; d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attività che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attività che"; e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole "articolo 101, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 115-ter,".; 2. Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "è fissato in termini in 0,3 mSv/anno" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 0,3 mSv/anno".; 3. Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti correzioni: a) nel paragrafo 8.1 le parole: "paragrafo 8" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafo 7"; b) nel paragrafo 11.1 le parole: "definito nel paragrafo 0.4." sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3."; In-116m 0,902 h F 0,020 3,0 10-11 5,5 10-11 0,020 6,4 10-11 M 0,020 4,8 10-11 8,0 10-11 c) le righe: sono sostituite dalle seguenti: d) le righe: sono sostituite dalle seguenti: e) la riga: Cm-249 1,07 h M 5,0 10-1 3,2 10-11 5,1 10-11 5,0 10-1 3,1 10-1Z1 è sostituita dalla seguente: Cm-249 1,07 h M 5,0 10-1 3,2 10-11 5,1 10-11 5,0 10-1 3,1 10-11 7. Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'intitolazione le parole: "dell'articolo 91, comma 5, delle modalità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 90, comma 5, delle modalità" ; b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui all'allegato A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A allegato."; c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di cui al punto 2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al punto 1.2". Art. 6. 1. Nella Tabella IV-1 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le righe: Y-94 0,318 h M 1,0 10-1 2,8 10-11 4,4 10-11 1,0 10-1 8,1 10-1Z0 S 1,0 10-1 2,9 10-11 4,6 10-11 sono sostituite dalle seguenti: Y-94 0,318 h M 1,0 10-1 2,8 10-11 4,4 10-11 1,0 10-1 8,1 10-11 S 1,0 10-1 2,9 10-11 4,6 10-11 b) le righe: In-116m 0,902 h F 0,020 3,0 10-11 5,5 10-11 0,020 6,4 10-1Z0 M 0,020 4,8 10-11 8,0 10-11 sono sostituite dalle seguenti: Sb-124m 0,337 h F 0,100 3,0 10-12 5,3 10-12 0,100 8,0 10-1Z2 M 0,010 5,5 10-12 8,3 10-12 Sb-124m 0,337 h F 0,100 3,0 10-12 5,3 10-12 0,100 8,0 10-12 M 0,010 5,5 10-12 8,3 10-12 Lu-178 0,473 h M 5,0 10-1 2,5 10-11 3,9 10-11 5,0 10-1 4,7 10-1Z1 S 5,0 10-1 2,6 10-11 4,1 10-11 Lu-178 0,473 h M 5,0 10-1 2,5 10-11 3,9 10-11 5,0 10-1 4,7 10-11 S 5,0 10-1 2,6 10-11 4,1 10-11 2. Nella Tabella IV-3 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le righe: Sb-122 2,70 d F 0,200 4,2 10-9 0,100 2,8 10-9 1,4 10-9 8,4 10-10 4,4 10-10 3,6 10-10 M 0,020 8,3 10-9 0,010 5,710-9 2,8 10-9 1,8 10-9 1,3 10-9 1,0 10-9 S 0,020 8,8 10-9 0,010 6,1 10-9 3,0 19-9 2,0 10-9 1,4 10-9 1,1 10-9 sono sostituite dalle seguenti: Sb-122 2,70 d F 0,200 4,2 10-9 0,100 2,8 10-9 1,4 10-9 8,4 10-10 4,4 10-10 3,6 10-10 M 0,020 8,3 10-9 0,010 5,710-9 2,8 10-9 1,8 10-9 1,3 10-9 1,0 10-9 S 0,020 8,8 10-9 0,010 6,1 10-9 3,0 10-9 2,0 10-9 1,4 10-9 1,1 10-9 3. Nell'Allegato X del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, nel paragrafo 3.3, le parole: "termini e con le modalità definiti al punto 2.1" sono sostituite dalle seguenti: "termini e con le modalità definiti al punto 3.1". Art. 7. 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dato a Roma, addì 9 maggio 2001 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri: Amato Ministro per le politiche comunitarie: Mattioli Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Letta Ministro degli affari esteri: Dini Ministro della giustizia: Fassino Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Visco Ministro della sanità: Veronesi Ministro dell'ambiente: Bordon Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Salvi Ministro per gli affari regionali: Loiero Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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